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SANIFICAZIONE AMBIENTI POST COVID19

sanificazione ambienti Ama Ecologia srl Roma e Provincia

Durante la fase due dell’emergenza Coronavirus, i datori di lavoro sono tenuti alla pulizia giornaliera, alla sanificazione periodica ed a mettere in atto attività di pulizia, igienizzazione e disinfezione,  attività incluse nella defizione di sanificazione. Ma quali sono gli obblighi e i diritti dell’azienda e del lavoratore secondo quanto previsto dal DPCM 26 aprile 2020 e il protocollo anti-contagio virus Covid-19 del 24 aprile 2020?

Gli obblighi di pulizia e sanificazione, disinfezione e uso dei disinfettanti e detergenti sono presenti in tutte le misure di contrasto alla diffusione del virus Coronavirus Covid-19. (rapporto dell’istituto superiore di sanità per la sanificazione degli ambienti)

In materia di fase 2 dell’emergenza Coronavirus, sono presenti disposizioni per la pulizia e sanificazione in azienda nel DPCM del 26 aprile 2020, e nel protocollo anti-contagio: il protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali del 24 aprile 2020.

Le parole inserite nel DPCM e nel protocollo Governo-sindacati possono generare confusione su quali sono gli obblighi del datore di lavoro in materia di pulizia e sanificazione, soprattutto cosa significa pulizia e sanificazione periodica secondo la legge.
Ulteriori dubbi sorgono su quali sono i detergenti da usare per la pulizia.


Definizione di attività di pulizia


Secondo la lettera a) dell’art. 1 del Decreto 7 luglio 1887, n. 274 sono attività di pulizia “quelle che riguardano il complesso di  procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o  sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza”.

Pertanto la pulizia è quell’attività che rimuove polveri, materiale non desiderato e sporcizia.


Definizione di attività di disinfezione

Secondo la lettera b) dell’art. 1 del Decreto 7 luglio 1887, n. 274 sono attività di disinfezione “quelle che riguardano il complesso dei  procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni”.


In materia di contrasto alla diffusione del Coronavirus, i DPCM ed il protocollo anti-contagio, chiedono in particolare la pulizia quotidiana e la sanificazione periodica.


La sanificazione periodica quindi comprende:



la pulizia (rimuovere polveri, materiale non desiderato o  sporcizia);


la disinfezione (distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni) o la disinfestazione (distruggere piccoli

    animali, in  particolare artropodi);
il controllo e miglioramento condizioni del microclima (temperatura, umidità, ventilazione, illuminazione e rumore).



Altri dubbi sorgono sul concetto di periodicità. Il DPCM non specifica la frequenza con la quale devono essere effettuate le sanificazioni, ma introduce una specifica responsabilità del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti, della clientela e dei fornitori. E’ onere del datore di lavoro stabilire, anche nel documento di valutazione rischi, con quale frequenza le sanificazioni devono essere effettuate, tenendo conto anche dell’area geografica dell’azienda e dell’incidenza del virus sulla popolazione.


Proprio per la complessità delle indicazioni e delle operazioni da eseguire, noi di Ama Ecologia ci proponiamo quali consulenti dei nostri clienti. Possiamo assistervi per quello che riguarda la scelta delle corrette procedure da seguire, dei prodotti da utilizzare e della frequenza con cui le operazioni di sanificazione devono essere effettuate in base alla tipologia di attività svolta.

Dal punto di vista meramente commerciale, inoltre, rivolgersi a dei professionisti è assolutamente conveniente, Vi chiediamo: entrereste più volentieri in un luogo dove all’ingresso si trova ben esposta una dichiarazione di sanificazione rilasciata da una ditta specializzata o dove non si legge nulla in merito alla sanificazione?

La normativa anti covid prevede, inoltre, sgravi fiscali per la sanificazione degli ambienti e l’acquisto di D.P.I. con detrazioni del 50% per un massimo di spesa di 20000 euro. (chiarimenti dell’agenzia delle entrate su come ottenere il credito d’imposta)


Come professionisti del settore, consigliamo vivamente a tutte le aziende, ogni tipologia di attività, ufficio o stabilimento produttivo, compreso il grande settore della ristorazione, di intervenire con una Ditta certificata per la sanificazione straordinaria come fatto nel pre apertura, e di pianificare il cosiddetto mantenimento per contenere al massimo i costi e per evitare di impiegare il proprio personale, oltre tutto con dubbi risultati di prevenzione

Possiamo occuparci di sanificazione per :

  • Attività Commerciali di ogni dimensione e Genere
  • Attività Strutture Turistiche
  • Scuole ed Edifici Pubblici
  • Negozi, Bar, Ristoranti e Palestre
  • Studi Medici e Professionali
  • Stabilimenti Balneari
  • Abitazioni
  • Parti comuni dei condomini quali: scale, ascensori, garage, lavatoi, cortili, giardini
sanificazione ambienti post covid19

Per maggiori informazioni sui nostri servizi contattaci

TELEFONO +39 348 9118428
EMAIL: info.amaecologia@gmail.com
Via Palombarese, 718 Fonte Nuova (Rm)
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